Gentile Francesca S.
con il raggiungimento dei 18 anni la legge ci considera tutti capaci di agire, cioè di compiere atti giuridici vincolanti, prima dei 18 anni per i minori questi compiti vengono svolti dai genitori che li rappresentano legalmente. Un bambino disabile è rappresentato dai genitori come tutti i minorenni. Con il raggiungimento della maggiore età invece la situazione cambia perché è possibile che un ragazzo disabile anche al raggiungimento della maggiore età non sia in grado di prendersi cura di sé dal punto di vista personale e patrimoniale. Non è prevista invece una data di “fine” della capacità giuridica, pertanto l’età anagrafica da sola non implica incapacità di agire.
Una sensibilità più moderna e attenta non solo alla tutela del patrimonio, ma anche alla cura della persona ha portato nel 2004 all’ istituzione della figura dell’amministratore di sostegno, una figura per affiancare con una procedura più semplice i soggetti che per motivi vari siano in tutto o in parte incapaci di prendersi cura dei propri interessi e di curare la propria persona.
L’istituto dell’interdizione e dell’inabilitazione sono tuttora in vigore nel nostro ordinamento, ma il rimedio a gran parte delle situazioni di incapacità è costituito oggi dall’amministratore di sostegno, che ha il compito sulla base di un decreto del giudice tutelare di affiancare o sostituire la persona con problemi di capacità con la minore limitazione possibile della sua capacità giuridica.
L’amministratore di sostegno può avere poteri anche per quanto riguarda la salute e la cura della persona e quindi è delineato dal legislatore come una figura più completa e non solo pensata per la gestione e la protezione del patrimonio.
Il suo quesito può trovare una risposta in questa figura attraverso la nomina come amministratore di sostegno del figlio di uno dei due genitori nei casi del ragazzo disabile maggiorenne.
L’amministratore di sostegno è una persona nominata dal Giudice tutelare per affiancare, assistere e sostenere con la minore limitazione possibile della capacità giuridica una persona in tutto o in parte incapace di prendersi cura dei propri interessi e della propria persona.
La sua nomina può essere richiesta direttamente dall’interessato, da chi convive con lui, dai suoi parenti fino al quarto grado, dagli affini fino al secondo o dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, indicando anche chi desiderano ricopra l’incarico.
L’amministratore di sostegno può essere un famigliare, un amico, una persona di fiducia o una persona esterna alla famiglia.
Quando è possibile è meglio che sia scelto tra i famigliari in quanto sono le persone che conoscono meglio il destinatario della misura e possono prendere decisioni più rispondenti ai suoi desideri sia per la gestione del patrimonio sia per esigenze di cura della persona.
Le decisioni più incisive sul patrimonio della persona, come ad esempio la vendita di un immobile o l’impiego di capitali, devono anche essere autorizzate anche dal giudice tutelare.
Una volta all’anno l’amministratore di sostegno dovrà anche depositare una relazione e un rendiconto sul suo operato al giudice tutelare.
L’amministratore di sostegno è un istituto flessibile e potenzialmente più ritagliato sulle esigenze delle persone, ma che implica comunque l’inserimento in un sistema di garanzia e controllo a favore del beneficiario esercitato dal giudice tutelare e una compressione della libertà di agire del beneficiario di cui debitamente tenere conto prima della nomina.
Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni,
cordialmente
Sportello Giuridico FVI